Se neppure i deputati sanno che un’uva non è tutelabile

palmina_vermentino_300

Non c’è niente da fare, non guariremo mai. Intendo che in Italia non vogliamo proprio farci uscire dalla testa l’idea che il nome di un’uva sia tutelabile. No, non è tutelabile, e ben dovrebbero saperlo coloro che sono là a Roma a spese nostre a votare le leggi che dovrebbero ordinare la nostra vita di cittadini. Invece non lo sanno neppure i nostri deputati, e anzi ce n’è uno, Mauro Pili, ex presidente della Regione Sardegna, che non ha esistato a definire “fuorilegge” il Vermentino californiano servito dal presidente americano Obama in occasione della visita del premier Renzi. Al punto da sostenere che il presidente del consiglio, posto di fronte a quella che il tal deputato ritiene una simile illegalità vinicola, avrebbe dovuto “impugnare con immediatezza tale produzione e richiamare il governo americano al rispetto delle normative sulla tutela dei prodotti a denominazione di origine geografica”.
Orbene, capisco lo slancio in favore di una varietà ampiamente coltivata sull’isola (ma mica solo lì), però il Vermentino non è una menzione geografica, e dunque non c’è nulla da tutelare o da impugnare. Quel vino fatto in California può riportare a tutti gli effetti in etichetta la menzione del vitigno impiegato per la sua produzione.
Il Vermentino di Gallura è tutelabile per via della menzione geografica Gallura contenuta nella denominazione di origine controllata e garantita, così come lo è il Vermentino di Sardegna doc per via del termine geografico Sardegna, ma lo è anche il Colli di Luni Vermentino doc per via della menzione dei Colli di Luni (ed è fatto tra la Liguria e la Toscana, mica in Sardegna). Invece il Vermentino in quanto tale non è tutelabile, se ne rassegni l’ex presidente regionale sardo.
Ah, a proposito, il vino servito alla Casa Bianca era il Santa Ynez Vermentino 2015 della Palmina Wines. Il signor deputato sappia che Santa Ynez è una ava, che è un acronimo che sta per American viticultural area, nella Santa Barbara County, in California. È una menzione geografica prevista dalla normativa vinicola statunitense, e come tale addirittura tutelabile, al pari delle nostre dop.


3 comments

  1. Mauro Pili

    a chiunque abbia tentato di ricondurre la vicenda del vermentino servito nella tavola della Casa Bianca a questione irrilevante e poco importante vorrei dire:
    1) ogni anno la Sardegna e i prodotti riconosciuti tipicamente sardi, e tutelati anche da trattati internazionali, perdono milioni e milioni di fatturato per colpa delle contraffazioni, ovvero di chi direttamente o indirettamente spaccia un prodotto non sardo legandolo sul piano comunicazionale o percettivo alla Sardegna;
    2) Pecorino e Vermentino sono due termini disciplinati per il loro utilizzo sia in disposizioni italiane, europee che in trattati internazionali;
    3) qualsiasi argomentazione sul fatto che il vermentino sia o non sia di proprietà esclusiva della Sardegna è un fatto non solo discutibile sul piano giuridico, ma è secondario e irrilevante ai fini della legge e dei trattati internazionali che, invece, come quello tra Usa e Ue, riconoscono l’esclusività del prodotto vermentino alla Sardegna e alla Gallura;
    4) ai sapientoni, compreso qualche sardo stolto, che vorrebbero a tutti i costi difendere la contraffazione americana occorre spiegare che ogni fetta di mercato cancellata dalla contraffazione è un danno economico rilevantissimo nella bilancia commerciale del sistema Sardegna e non solo;
    5) se i sapientoni avessero letto gli atti, le norme e i trattati, che ho prodotto si sarebbero accorti che il tema è quello della contraffazione di un prodotto che negli stati uniti non può essere commercializzato perchè nel trattato USA – UE il termine vermentino è abbinato esclusivamente ed esplicitamente all’origine geografica della Sardegna e della Gallura;
    6) nella nota legale che ho acquisito del più importante studio legale internazionalista che si occupa di marchi è scritto in modo chiaro:
    in base all’art. 7 dell’accordo UE-USA sui vini attualmente in vigore – il Vermentino, risulta nell’Allegato IV (parte A) dell’Accordo elencato come un vino di qualità ed esclusivamente come Vermentino di Gallura o di Sardegna. – Gli Stati Uniti “dispongono che determinati nomi possano essere utilizzati come nomi di origine per i vini soltanto per designare vini la cui origine è indicata da tali nomi e inseriscono tra tali nomi quelli elencati nell’allegato IV, parte A (nomi di vini di qualità prodotti in regioni determinate e nomi di vini da tavola a indicazione geografica) e parte B (nomi degli Stati membri)”.
    7) Dalla norma sopra richiamata consegue che negli Stati Uniti il Vermentino può essere utilizzato esclusivamente per indicare vino Vermentino di Gallura o di Sardegna. Tutto il resto sono chiacchiere da bar!
    8) prosegue il trattato: In base a quanto sopra, il disposto dell’art. 7 dell’Accordo (vedi comma 3) ulteriormente dispone che “Le autorità competenti di ciascuna parte adottano provvedimenti volti a garantire che i vini non etichettati in conformità del presente articolo non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato finché non siano etichettati in conformità del presente articolo”.
    9) quel vino, in base a quell’accordo, non poteva e non può essere commercializzato negli Stati Uniti.
    10) a questo si aggiunge che il produttore del vermentino di Obama nella propria comunicazione utilizza maldestramente il richiamo reiterato alla Sardegna, che si trasforma in contraffazione esplicita e ingannevole;
    11) lascio perdere coloro che affermano che ci sarebbero cose più importanti: solo uno stolto non può capire il danno che una cena di Stato può provocare sul piano commerciale al prodotto sardo, quello autentico;
    12) quel vino che negli Stati Uniti utilizza illegalmente il nome Vermentino e lo ricollega alla Sardegna attraverso la stessa promozione finisce per avere un avvallo sostanziale da una cena di stato, con il risultato che il mercato potenziale del vermentino autentico sardo sarà occupato grazie ad una cena ingannevole da un prodotto falsamente sardo, contraffatto e comunque, in base alle norme, non commercializzabile come Vermentino, in quanto il trattato USA – UE rende indissolubile il termine Vermentino con Sardegna e Gallura;
    13) si tratta, dunque, di questione seria, non riconducibile a battute o sciocchezze varie. E non affrontabile da sapientoni che pretendono di ricondurre tutto a su connottu. Ci sono leggi e trattati che devono essere rispettati. Per tutelare un prodotto che ha già poche tutele, ma quelle che ha deve utilizzare e far rispettare, anche, e a maggior ragione, in una cena di Stato;

  2. Angelo Peretti

    Angelo Peretti

    Grazie per la replica, onorevole, le fa onore, molto. Non concordo, purtroppo, su molti aspetti della sua argomentazione: se fosse vero tutto quel che sostiene, anche il Colli di Luni Vermentino doc sarebbe illegittimo, mentre evidentemente non lo è. Concordo invece che sia del tutto illegittimo, almeno sotto il profilo etico, “evocare” la Sardegna (o l’Italia) per un vino che sardo (o italiano) non è. Affinché l’illegittimità “etica” divenisse anche “fattuale”, occorrerebbe a mio avviso estendere ai trattati internazionali le norme europee sulla “etichettatura”, che si applicano anche a siti internet, brochure, confezioni, eccetera. Se lei intenderà battersi per questo, sappia che, per quel che conta, mi troverà al suo fianco, pur mantenendo le mie riserve su altri aspetti delle sue argomentazioni.

  3. Mario M.

    Onorevole Pili, ho letto l’accordo UE-USA sui vini da lei citato e, con rispetto parlando, non sembra che le cose stiano come afferma lei.
    In particolare la denominazione soggetta a limitazione da parte del documento non è la semplice dicitura “Vermentino”, perché l’art.7 (da lei peraltro citato), parla di denominazioni *di origine*, e la denominazione semplice “Vermentino” indica un vitigno ma non indica nessuna origine.
    Quella soggetta a limitazione è infatti la denominazione “Vermentino di Sardegna” o “Vermentino di Gallura”, che indicano un’origine geografica. Cioè, e non possono essere usate le diciture “Vermentino di Sardegna” o “Vermentino di Gallura” per vini che non sono vermentini prodotti in Sardegna o in Gallura secondo i rispettivi disciplinari.

    E questo, oltre ad essere il contenuto effettivo dell’accordo (e davvero, mi meraviglio che una persona che certamente è abituata a consultare leggi e accordi internazionali come lei non se ne sia accorta), è anche una risoluzione ragionevole e di buon senso, in quanto tutela anche le altre DOC e DOCG italiane contenenti la parola Vermentino, alcune delle quali nate successivamente alla stipula dell’accordo (cioè Colli di Luni Vermentino, Golfo del Tigullio Vermentino, Riviera Ligure di Ponente Vermentino, Montecucco Vermentino, Monteregio di Massa Marittima Vermentino, Alghero Vermentino Frizzante).

Non è possibile commentare